Qui di seguito,
riportiamo il testo integrale, tratto dall'originale latino, della Regola
Primitiva dell'Ordine del Tempio, Regola alla quale ancora oggi vari Ordini si
ispirano. Come si potrà constatare, la Regola è durissima, e su di essa
venivano stilati i vari regolamenti interni delle Precettorie dell'Ordine, che
potevano differire tra loro, se pur di poco. La Regola Primitiva è stata
scritta, quasi certamente, da San Bernardo di Chiaravalle, il quel riprese come
traccia la Regola Benedettina, forgiandola e rendendola ancora più dura e
difficile da rispettare.
La Regola è composta da 72 articoli, di cui i primi 10
sono dedicati all'aspetto monacale guerriero dell'Ordine. La Regola ha subito
poi diverse integrazioni e modifiche, l'ultima delle quali apportata sotto il
pontificato di Bonifacio VIII. Questa edizione della Regola inizia con la
descrizione della presentazione al Concilio di Troyes nel 1118, con tutti i
nome dei padri conciliari presenti.
Regola dei Poveri Commilitoni di Cristo e del
Tempio di Salomone.
"Il nostro
(discorso) si dirige innanzitutto con fermezza a tutti coloro, che intendono
rinunciare a seguire le proprie volontà, e desiderano con purezza di spirito
militare per il sommo e vero Re, perché assumano l'armatura insigne
dell'obbedienza, adempiendola con particolarissima cura, e la portino a
perfezione con la perseveranza. Esortiamo dunque voi che fino a questo momento
avete abbracciato la milizia secolare, nella quale Cristo non fu la causa, ma
per solo umano favore, perché facciate parte di coloro che Dio ha eletto dalla
massa di perdizione e per gratuita pietà riunì per la difesa della santa
Chiesa, vi affrettiate ad associarvi perennemente. Ma innanzitutto, chiunque
sei, o soldato di Cristo, che hai scelto tale santa conversazione, è necessario
che usi una pura diligenza verso la tua professione e una ferma perseveranza;
questa, che è conosciuta essere da Dio, tanto degna santa e sublime, meriterai
di ottenere forte, tra i militanti, che diedero le loro anime per Cristo se con
purezza e perseveranza sarà osservata. In questo è rifiorito e tornato a
splendere l'ordine militare, che, abbandonato lo zelo per la giustizia, mirava
a non difendere, come suo dovere, i poveri e le chiese, ma a spogliare, rubare
e uccidere. Si vive bene dunque con noi, ai quali il Signore e Salvatore nostro
Gesù Cristo inviò i suoi amici dalla santa città nelle terre di Francia e
Borgogna, e non cessano per la nostra salvezza diffusione della vera fede di
offrire le loro anime quale ostia gradita a Dio. Noi dunque con infinita
gratitudine e fraterna pietà, convenuti, per le preghiere del maestro Ugo, nel
quale la sopraddetta milizia ebbe inizio, per ispirazione dello Spirito Santo,
dalle diverse zone della provincia ultramontana nella solennità di sant'Ilario,
anno 1128 dell'incarnazione del Figlio di Dio, nono dall'inizio della
sopraddetta milizia presso Troyes, sotto la guida di Dio, meritammo di
ascoltare dalla bocca dello stesso maestro Ugone il modo e l'osservanza
dell'ordine equestre secondo i singoli capitoli, e secondo la comprensione
della nostra esigua scienza, ciò che a noi sembrava assurdo, e tutto ciò che
nel presente concilio a noi non poteva essere a emoria riferito ho detto, non
per leggerezza ma per saggezza affidammo per approvazione del comune capitolo in
modo unanime alla provvidenza e alla discrezione del venerabile padre nostro
Onorio, e dell'inclito patriarca di Gerusalemme Stefano, per sapienza necessità
non ignari della religione orientale e neppure dei poveri commilitoni di Cristo
benchè il massimo numero di padri religiosi presenti in quel concilio per
divina ispirazione raccomandi l'autorità del nostro dettato, tuttavia non
dobbiamo passare sotto silenzio i loro pareri e le vere sentenze, io Giovanni
Michele, per ordine del concilio e del venerabile abate di Chiaravalle, al
quale questo era affidato e dovuto, ho meritato per grazia divina di essere
umile scrivano di questa pagina".
Nomi di padri presenti al concilio di Troyes.
Presente come primo
fu il vescovo di Albano Matteo, legato per grazia di Dio dalla santa Chiesa di
Roma, poi Rainaldo arcivescovo di Reims, terzo Enrico Arcivescovo di Sens,
quindi i loro corepiscopi, Ranchedo vescovo di Carnotensis, Golseno Vescovo
Soissons, il Vescovo di Parigi, il Vescovo di Troyes, il Presule di Orleansm il
Vescovo di Auxerre, il Vescovo di Meaux, il Vescovo di Chalons, il Vescovo di
Laon, il Vescovo di Beauvais, l'Abate di Vezzelay che non molto tempo dopo fu
fatto Arcivescovo di Lione e legato della Santa Romana Chiesa, l'Abate
cirstercense, l'Abate di Pontigny, l'Abate della Trois Fontain, l'Abate di S.
Denise di Reims, l'Abate di S.Etienne di Dijon, l'Abate di Molesmes….., non mancò il
soprannominato Abate Bernardo di Chiaravalle il cui parere i soprascritti
spontaneamente approvavano, erano presenti anche il Maestro Alberico di Reims,
e il Maestro Fulcherio e molti altri che sarebbe lungo enumerare, inoltre
riguardo ai non elencati sembra giusto che siano messi in mezzo come amanti della
verità. Il compagno Teobaldo, il compagno di Neverre e Andrea di Baundemant,
così assistevano al concilio, con attentissima cura esaminavano ciò che era
ottimo, temperavano ciò che a loro appariva assurdo. Lo stesso Maestro Ugo con
i suoi discepoli espose ai soprannominati padri, secondo quanto ricordava, il
modo e l'osservanza della esigua origine del suo ordine militare il quale prese
inizio da colui che dice: "Io, il Principio, che a voi parlo",.
Piacque al concilio che, esaminato diligentemente ivi il regolamento con
l'aiuto e la correzione delle Scritture, nonché con il suggerimento del Papa
dei Romani e del Patriarca dei Gerosolimitani, avuto pure l'assenso del capito
dei poveri Cavalieri del Tempio, che è in Gerusalemme, fosse consegnato allo scritto,
perché non fosse dimenticato, e indelebilmente fosse conservato: questo perché
con retta via meritassero di pervenire degnamente al loro creatore, la cui
dolcezza supera talmente il miele che a lui comparato è più amaro
dell'assenzio, per il quale militano, e riposino dalla Milizia per gli infiniti
secoli dei secoli.
Amen.
Inizia la Regola dei Poveri Commilitoni della
Santa Città.
Quale divino ufficio debbano udire.
Voi che rinunciate
alla propria volontà, e tutti gli altri che per la salvezza della anime con coi
militano per un certo tempo, con cavalli e armi per il sommo re, abbiate cura
di udire con pio e puro desiderio nella sua totalità Matutini e l'Integro Servizio,
secondo l'istituzione canonica e la consuetudine dei dottori regolari della
Santa Città.
Soprattutto da voi,
venerabili fratelli, è dovuto il sommo grado, poiché disprezzata la luce di
questa vita, e superata la preoccupazione dei vostri corpi, avete promesso di
disprezzare il mondo incalzante per amore di Dio per sempre: rifocillati e
saziati dal divino cibo, istituiti e confermati dai precetti del Signore, dopo
la consumazione del Divino Mistero nessuno tema la battaglia, ma sia preparato
alla corona.
II
Dicano le preghiere del Signore, se non hanno
potuto udire il servizio di Dio.
Inoltre se un
fratello lontano per caso per un impegno della cristianità orientale (e questo
più spesso non dubitiamo sia avvenuto) non potesse udire per tale assenza il
servizio di Dio: per Matutini dica tredici orazioni del Signore e per le
singole ore, sette; per i Vespri, riteniamo se ne debbano dire nove, e questo
lo affermiamo unanimemente a libera voce: Questi infatti impegnati così in un
lavoro di preservazione, non possono accorrere nell'ora opportuna al Divino
Ufficio. Ma se fosse possibile, nell'ora stabilita non trascurino quanto dovuto
per istituzione.
III
Che cosa fare per i fratelli defunti.
Quando uno dei
fratelli professi sacrifica ciò che è impossibile strappare alla morte, che non
risparmia nessuno, ciò che è impossibile strappare: ai cappellani e ai
sacerdoti che con voi caritatevolmente e temporaneamente servono al Sommo
Sacerdote comandiamo con carità di offrire per la sua anima a Cristo con purezza
di spirito l'ufficio e la Messa solenne. I fratelli ivi presenti, che
pernottano pregando per la salvezza del fratello defunto, dicano cento orazioni
del Signore fino al settimo giorno per il fratello defunto: dal giorno in cui
fu annunciata la morte del fratello, fino al predetto giorno, il numero
centenario venga rispettato con fraterna osservanza nella sua integrità con
divina e misericordiosa carità scongiuriamo, e con pastorale autorità,
comandiamo, che ogni giorno, come al fratello si dava e si doveva nelle
necessità così si dia ad un povero fino al quarantesimo giorno ciò che è
necessario al sostentamento di questa vita, per quanto riguarda cibo e bevanda.
Del tutto proibiamo ogni altra offerta, che nella morte dei fratelli, e nella
solennità di Pasqua, inoltre nelle altre solennità, la spontanea povertà dei
poveri commilitoni di Cristo era solita in modo esagerato dare al Signore.
IV
I cappellani abbiano soltanto vitto e vestito.
Comandiamo che per
comune accordo del capitolo le altre offerte e tutte le altre specie di
elemosine, in qualunque modo siano, vengano date con attenta cura ai cappellani
o gli altri che restano temporaneamente. Perciò i servitori della Chiesa
abbiano soltanto vitto e vestito secondo l'autorità, e non pretendano di avere
nulla di più, tranne che i maestri spontaneamente e caritatevolmente abbiano
dato.
V
I soldati temporanei defunti.
Vi sono tra di noi
dei soldati che temporaneamente e misericordiosamente rimangono della casa di
Dio, e Tempio di Salomone. Perciò con ineffabile supplica vi preghiamo,
scongiuriamo, e anche con insistenza comandiamo, che nel frattanto la tremenda
potestà avesse condotto qualcuno all'ultimo giorno, per amore di Dio, fraterna
pietà, un povero abbia sette giorni di sostentamento per la sua anima.
VI
Nessun fratello professo faccia un'offerta
Abbiamo decretato,
come più sopra fu detto, che nessuno dei fratelli professi presuma di trattare
un'altra offerta: ma giorno e notte con cuore puro rimanga nella sua
professione, perché sia in grado di eguagliare il più santo dei profeti in
questo: prenderò il calice della salvezza, e nella mia morte imiterò la morte
del Signore: poiché come Cristo diede la sua anima per me, così anche io sono
pronto a dare l'anima per i fratelli,, ecco l'offerta giusta: ecco l'ostia viva
gradita a Dio.
VII
Non esagerare nello stare in piedi.
Abbiamo sentito con
le nostre orecchie un teste sincerissimo, che voi assistete al divino ufficio
stando costantemente in piedi: questo non comandiamo anzi vituperiamo:
comandiamo che finito il salmo, "Venite esultiamo al Signore" con
l'invitatorio e l'inno, tutti siedano tanto i forti quanto ai deboli, per
evitare scandalo. Voi che siete presenti, terminato ogni salmo, nel dire
"Gloria al Padre", con atteggiamento supplice alzatevi dai vostri
scanni verso gli altari, per riverenza alla Santa Trinità ivi nominata, e
insegnammo ai deboli il modo di chinarsi. Così anche nella proclamazione del
Vangelo, e al "Te Deum laudamus", e durante tutte le Lodi, finché
finito "Benediciamo il Signore", cessiamo di stare in piedi,
comandiamo anche che la stessa regola sia tenuta nei Matutini di S. Maria.
VIII
Il riunirsi per il pasto.
In un palazzo, ma
sarebbe meglio dire refettorio, comunitariamente riteniamo che voi assumiate il
cibo, dove, quando ci fosse una necessità, a causa della non conoscenza dei
segni, sottovoce e privatamente è opportuno chiedere. Così in ogni momento le
cose che vi sono necessario con ogni umiltà e soggezione di reverenza chiedete
durante la mensa, poiché dice l'apostolo: Mangia il tuo pane in silenzio. E il
Salmista vi deve animare, quando dice: Ho posto un freno alla mia bocca, cioè
ho deciso dentro di me, perché non venissi meno nella lingua cioè custodivo la
mia bocca perché non parlassi malamente.
IX
La lettura.
Nel pranzo e nella
cena sempre si faccia una santa lettura. Se amiamo il signore, dobbiamo
desiderare di ascoltare attentamente le sue parole salutifere e i suoi
precetti. Il lettore vi intima il silenzio.
X
Uso della carne.
Nella settimana, se
non vi cadono il Natale del Signore, o la Pasqua, o la festa di S. Maria, o di
tutti i Santi, vi sia sufficiente mangiare tre volte la carne: l'abituale
mangiare la carne va compresa quale grave corruzione del corpo. Se nel giorno
di Marte cadesse il digiuno, per cui l'uso della carne è proibito, il giorno
dopo sia dato a voi più abbondantemente. Nel giorno del Signore appare senza
dubbio, opportuno dare due portate a tutti i soldati professi e ai cappellani
in onore della Santa Resurrezione. Gli altri invece, cioè gli armigeri e gli
aggregati, rimangono contenti di uno, ringraziando.
XI
Come debbono mangiare i soldati.
E' opportuno
generalmente che mangino due per due, perché l'uno sollecitamente provveda
all'altro, affinché la durezza della vita, o una furtiva astinenza non si
mescoli in ogni pranzo. Questo giudichiamo giustamente, che ogni soldato o
fratello abbia per sé solo una uguale ed equivalente misura di vino.
XII
Negli altri giorni siano sufficienti due o tre
portate di legumi.
Negli altri giorni
cioè nella seconda e quarta feria nonché il sabato, riteniamo che siano sufficienti
per tutti due o tre portate di legumi o di altri cibi, o che si dica
companatici cotti: e così comandiamo che ci si comporti, perché chi non possa
mangiare dell'uno sia rifocillato dall'altro.
XIII
Con quale cibo è necessario cibarsi nella feria
sesta.
Nella feria sesta
riteniamo lodevole accontentarsi di prendere solamente un unico cibo
quaresimale per riverenza alla passione, tenuto conto però della debolezza dei
malati, a partire dalla festa dei santi fino a Pasqua, tranne che capiti il Natale
del Signore o la festa di S. Maria o degli Apostoli. Negli altri tempi, se non
accadesse un digiuno generale, si rifocillino due volte.
XIV
Dopo il pranzo sempre rendano grazie.
Dopo il pranzo e la
cena sempre nella chiesa, se è vicina, o, se così non è, nello stesso luogo,
come conviene, comandiamo che con cuore umiliato immediatamente rendano grazie
al sommo procuratore nostro: che è Cristo: messi in disparte in pani interi, si
comanda di distribuire come dovuto per fraterna carità ai servi o ai poveri i
resti.
XV
Il decimo del pane sia sempre dato
all'elemosiniere.
Benché il premio
della povertà che è il regno dei cieli senza dubbio spetti ai poveri: a voi
tuttavia, che la fede cristiano vi confessa indubitabilmente parte di quelli,
comandiamo che il decimo di tutto il pane quotidianamente consegniate al vostro
elemosiniere.
XVI
La colazione sia secondo il parere del maestro.
Quando il sole
abbandona la regione orientale e discende nel sonno, udito il segnale, come è
consuetudine di quella regione, è necessario che tutti voi vi rechiate a
Compieta, ma prima desideriamo che assumiate un convivio generale.
Questo convivio
poniamo nella disposizione e nella discrezione del maestro, perché quando
voglia sia composto di acqua; quando con benevolenza comanderà, di vino
opportunamente diluito. Questo non è necessario che conduca a grande sazietà o
avvenga nel lusso, ma si parco; infatti vediamo apostatare anche i sapienti.
XVII
Terminata la Compieta si conservi il silenzio.
Finita la Compieta è
necessario recarsi al giaciglio. Ai fratelli che escono da Compieta non venga
data licenza di parlare in pubblico, se non per una necessità impellente;
quanto sta per dire al suo scudiero sia detto sommessamente. Forse può capitare
che in tale intervallo per voi che uscite da Compieta, per grandissima
necessità di un affare militare, o dello stato della nostra casa, perché il
giorno non è stato sufficiente, sia necessario che lo stesso maestro parli con
una parte dei fratelli, oppure colui al quale è dovuto il comando della casa
come maestro. Così questo comandiamo che avvenga; poiché è scritto: Nel molto
parlare non sfuggirai al peccato. E altrove: La morte e la vita nelle mani
della lingua. In questo colloquio proibiamo la scurrilità, le parole inutili e
ciò che porta al riso: e a voi che vi recate a letto, se qualcuno ha detto
qualcosa di stolto, comandiamo di dire l'orazione del Signore con umiltà e
devota purezza.
XVIII
Gli stanchi non si alzino per i Matutini.
Non approviamo che i
soldati stanchi si alzino per i Matutini, come è a voi evidente: ma con
l'approvazione del maestro, o di colui al quale fu conferito dal maestro,
riteniamo unanimemente che essi debbano riposare e cantare le tredici orazioni
costituite, in modo che la loro mente concordi con la voce secondo quanto detto
dal profeta: Salmeggiate al Signore con sapienza: e ancora: al cospetto degli
angeli salmeggerò a te. Ma questo deve dipendere dal consiglio del maestro.
XIX
Sia conservata comunità di vitto tra i fratelli.
Si legge nella pagina
Divina: Si divideva ai singoli, come era necessario per ciascuno. Perciò non
diciamo che vi sia accezione di persone ma vi deve essere considerazione delle
malattie. Quando uno ha meno bisogno, ringrazi Dio, e non si rattristi: colui
che ha bisogno si umili per l'infermità, non si innalzi per la misericordia, e
così tutte le membra saranno in pace. Ma questo proibiamo ché a nessuno sia
lecito abbracciare una astinenza fuori posto, ma conducano una vita comune
costantemente.
XX
Qualità e stile del vestito.
Comandiamo che i
vestiti siano sempre di un unico colore, ad esempio bianchi, o neri, o, per
così dire, bigi. A tutti i soldati professi in inverno e in estate, se è
possibile, concediamo vesti bianche, cosicché coloro che avranno posposto una
vita tenebrosa, riconoscano di doversi riconciliare con il loro Creatore,
mediante una vita trasparente e bianca. Che cosa di bianco, se non l'integra
castità? La castità è sicurezza della mente, e sanità del corpo. Infatti ogni
militare, se non avrà preservato nella castità, non potrà raggiungere la pace
perpetua e vedere Dio; come attesta l'apostolo San Paolo: Seguiamo la pace con
tutti e la castità, senza cui nessuno vedrà il Signore. Ma perché una sia di
questo stile deve essere privo della nota arroganza e del superfluo; comandiamo
a tutti che abbiano tali cose affinché ciascuno da solo sia capace senza
clamore di vestirsi e svestirsi, mettersi i calzari e levarseli. Il procuratore
di questo ministero con vigile cura sia attento nell'evitare questo, coloro che
ricevono abiti nuovi, restituiscano subito i vecchi, da riporre in camera, o
dove il fratello ci spetta il compito avesse deciso, perché possano servire
agli scudieri o agli aggregati, oppure ai poveri.
XXI
I servi non portino vesti bianche, cioè pallii.
Decisamente
disapproviamo quanto era nella casa di Dio e del tempio dei suoi soldati, senza
discrezione e decisione del comune capitolo, e comandiamo, che venga
radicalmente eliminato quasi fosse un vizio proprio. I servi e gli scudieri
portavano una volta vestiti bianchi, donde derivavano danni. Sorsero infatti in
zone ultra montane alcuni falsi fratelli, sposati, ed altri, che dissero di
appartenere al Tempio, mentre sono del mondo. Costoro procurarono tante
ingiurie e tanti danni all'ordine militare, e gli aggregati presuntuosi come
professi insuperbendo fecero nascere numerosi scandali. Portino quindi sempre
vestiti neri: nel caso in cui questi non possano essere trovati, abbiano quelli
che si possano trovare nella provincia in cui abitano, o quanto può essere
avvicinato alla più semplice di un unico colore, cioè bigio.
XXII
I soldati professi portino solo vestiti bianchi.
A nessuno è concesso
portare tuniche candide, o avere pallii bianchi, se non ai nominati soldati.
XXIII
Si usino solo pelli di agnelli.
Abbiamo deciso di
comune accordo, che nessun fratello professo abbia pelli di lunga durata
perenne o pelliccia o qualcosa di simile, e che serva al corpo, anche per
coprirlo se non di agnelli o arieti.
XXIV
I vecchi vestiti siano dati agli scudieri.
Il procuratore o
datore dei vestiti con ogni attenzione dia i vecchi abiti sempre agli scudieri
e agli aggregati, e talvolta ai poveri, agendo con fedeltà ed equità.
XXV
Chi brama le cose migliori abbia le peggiori.
Se un fratello
professo, o perché gli è dovuto o perché mosso da superbia volesse abiti belli
o ottimi, meriterebbe per tale presunzione senza dubbio quelli più umili.
XXVI
Sia rispettata la qualità e la quantità dei
vestiti.
E' necessario
osservare la quantità secondo la grandezza dei corpi e la larghezza dei
vestiti: colui che consegna gli abiti sia in questo attento.
XXVII
Colui che consegna i vestiti conservi
innanzitutto l'uguaglianza.
Il procuratore con
fraterno intuito consideri la lunghezza, come sopra fu detto, con la stessa
attenzione, perché l'occhio dei sussurratori o dei calunniatori non presuma di
notare alcunché: e in tutte queste cose, umilmente mediti la ricompensa di Dio.
XXVIII
L'inutilità dei capelli.
Tutti i fratelli,
soprattutto i professi, è bene che portino capelli in modo che possano essere
considerati regolari davanti e dietro e ordinati; e nella barba e nei baffi si
osservi senza discussione la stessa regola, perché non si mostri o
superficialità o il vizio della frivolezza.
XXIX
Circa gli speroni e le collane.
Chiaramente gli
speroni e le collane sono una questione gentilizia. E poiché questo è
riconosciuto abominevole da tutti, proibiamo e rifiutiamo l'autorizzazione a
possederli, anzi vogliamo che non ci siano. A coloro che prestano servizio a
tempo non permettiamo di avere né speroni, né collane, né capigliatura
vanitosa, né esagerata lunghezza di vestiti, anzi del tutto proibiamo. A coloro
che servono al sommo creatore è sommamente necessaria la mondezza interna ed
esterna, come egli stesso attesta, dicendo: Siate mondi, perché Io sono mondo.
XXX
Numero dei cavalli e degli scudieri.
A ciascun soldato è
lecito possedere tre cavalli, poiché l'insigne povertà della casa di Dio e del
Tempio di Salomone non permette di aumentare oltre, se non per licenza del
maestro.
XXXI
Nessuno ferisca uno scudiero che serve
gratuitamente
Concediamo ai singoli
militari per la stessa ragione un solo scudiero. Ma se gratuitamente e
caritatevolmente quello scudiero appartiene a un soldato, a costui non è lecito
flagellarlo, e neppure percuoterlo per qualsiasi colpa.
XXXII
In che modo siano ricevuti coloro che restano a
tempo.
Comandiamo a tutti i
soldati che desiderano servire a tempo a Gesù Cristo con purezza d'animo nella
stessa casa, di comprare fedelmente cavalli idonei in questo impegno
quotidiano, e armi e quanto è necessario. Abbiamo anche giudicato, tutto
considerato, che sia cosa buona e utile valutare i cavalli. Si conservi perciò
il prezzo per iscritto perché non venga dimenticato: quanto sarà necessario al
soldato, o ai suoi cavalli, o allo scudiero, aggiunti i ferri dei cavalli
secondo la facoltà della casa, sia acquistato dalla stessa casa con fraterna
carità. Se frattanto il soldato per qualche evento perdesse i suoi cavalli in
questo servizio; il maestro per quanto può la casa, ne procurerà altri. Al
giungere del momento di rimpatriare, lo stesso soldato conceda la metà del
prezzo per amore divino, e se a lui piace, riceva l'altra dalla comunità dei
fratelli.
XXXIII
Nessuno agisca secondo la propria volontà.
E' conveniente a
questi soldati, che stimano niente di più caro loro di Cristo, che per il
servizio, secondo il quale sono professi, e per la gloria della somma
beatitudine, o il timore della geenna, prestino continuamente obbedienza al
maestro. Occorre quindi che immediatamente, se qualcosa sia stato comandato dal
maestro, o da colui al quale è stato dato mandato dal maestro, senza indugio,
come fosse divinamente comandato, nel fare non conoscano indugio. Di questi
tali la stessa verità dice: Per l'ascolto dell'orecchio mi ha obbedito.
XXXIV
Se è lecito andare senza comando del maestro in
un luogo isolato.
Scongiuriamo, e
fermamente loro comandiamo, che i generosi soldati che hanno rinunciato alla
propria volontà, e quanti sono aggregati, senza la licenza del maestro, o di
colui cui fu conferito, di non permettersi di andare in un luogo isolato,
eccetto di notte al sepolcro, in armi, e sorvegliare, poiché l'astuto nemico
colpisce di giorno e di notte, o a quei luoghi che sono inclusi nelle mura
della santa città.
XXXV
Se è lecito camminare da soli.
Coloro che viaggiano,
non ardiscano iniziare un viaggio né di giorno né di notte, senza un custode,
cioè un soldato o un fratello professo. Infatti dopo che furono ospitati nella
milizia, nessun militare, o scudiero o altro, si permetta di andare per vedere
negli atri degli altri militari, o per parlare con qualcuno, senza permesso,
come fu detto sopra. Perciò affermiamo saggiamente, che in tale casa ordinata
da Dio, nessuno secondo il suo possesso svolga il proprio servizio o riposi; ma
secondo il comando del maestro ciascuno agisca così che imiti la sentenza del
Signore, con cui ha detto: Non sono venuto a fare la mia volontà, ma di Colui
che mi ha mandato.
XXXVI
Nessuno chieda singolarmente ciò che è a lui
necessario.
Comandiamo, che sia
scritta tra le altre come propria questa consuetudine e posta ogni attenzione
confermiamo perché si eviti di cercare il vizio. Nessun fratello professo, deve
chiedere che gli sia assegnato personalmente un cavallo o una cavalcatura o
delle armi. In che modo? Se la sua malattia, o la debolezza dei sui cavalli, o
la scarsezza delle sue armi, fosse riconosciuta tale, che avanzare così sia un
danno comune: si rechi dal maestro, o da colui chi è dovuto il ministero dopo
il maestro, e gli esponga la causa con sincerità e purezza: infatti la cosa va
risolta nella decisione del maestro, o del suo procuratore.
XXXVII
I morsi e gli speroni.
Non vogliamo che mai
oro o argento che sono ricchezze particolari appaiano nei morsi o nei
pettorali, né gli speroni, o nei finimenti, né sia lecito ad alcun fratello
professo acquistarli. Se per caso tali vecchi strumenti fossero stati dati in
dono, l'oro o l'argento siano colorati in modo che il colore o il decoro non
appaia arroganza in mezzo agli altri. Se fossero stati dati nuovi, il maestro
faccia ciò che vuole di queste cose.
XXXVIII
Sulle aste e sugli scudi non venga posta una
copertura.
Non si abbia una
copertura sopra gli scudi e le aste, perché secondo noi questo non è proficuo,
anzi dannoso.
XXXIX
L'autorizzazione del maestro.
Al maestro è lecito
dare cavalli o armi a chiunque, o a chi ritiene opportuno qualunque altra cosa.
XL
Sacco e baule.
Non sono permessi
sacco e baule con il lucchetto: così siano presentati, perché non si posseggano
senza il permesso del maestro, o di colui a cui furono affidati i compiti della
casa e i compiti in sua vece. Da questa norma sono esclusi i procuratori e
coloro che abitano in provincie diverse, e neppure è inteso lo stesso maestro.
XLI
L'autorizzazione scritta.
In nessun modo a un
fratello sia lecito ricevere, o dare, dai propri parenti, né qualsiasi uomo, né
dall'uno all'altro, senza il permesso del maestro o del procuratore. Dopo che
un fratello avrà avuto licenza, alla presenza del maestro, se così a lui piace,
siano registrati. Nel caso che dai parenti sia indirizzato a lui qualcosa, non
si permetta riceverla, se prima non è stato segnalato al maestro. In questa
norma non sono inclusi il maestro e i procuratori della casa.
XLII
La confessione delle proprie colpe.
Poiché ogni parola oziosa
si sa che genera il peccato, che cosa essi diranno ostentatamente riguardo alle
proprie colpe davanti al severo giudice. Dice bene il profeta che se occorre
astenersi dai buoni discorsi per il silenzio, quanto più occorre astenersi
dalle cattive parole per la penda del peccato. Vietiamo quindi che un fratello
professo osi ricordare con un suo fratello, o con qualcun altro, per meglio
dire, le stoltezze, che nel secolo nel servizio militare compì in modo enorme,
e i piaceri della carne con sciaguratissime donne, o qualsiasi altra cosa: e se
per caso avesse sentito qualcuno che riferisce tali cose, lo faccia tacere, o
appena può si allontani per obbedienza, e al venditore d'olio non offra il
cuore.
XLIII
Questua e accettazione.
Se a un fratello
fosse stata data qualcosa senza averla chiesta, la consegni al maestro o
all'economo: se un altro suo amico o parente non volesse che fosse usata se non
da lui, questa non riceva fino a quando abbia il permesso del maestro. Colui al
quale sarà stata data la cosa, non dispiaccia che venga data ad un altro:
sappia per certo, che se si arrabbiasse per questo, agisce contro Dio. Nella
sopraddetta regola non sono contenuti gli amministratori ai quali in modo
speciale è affidato e concesso il ministero riguardo al sacco e al baule.
XLIV
I sacchi per il cibo sui cavalli.
E' utile a tutti che
questo ordine da noi stabilito sia rispettato senza eccezioni. Nessun fratello
presuma di confezionare sacchi per il cibo di lino o di lana, preparati con
troppa cura: non ne abbia se non di panno grezzo.
XLV
Nessuno osi cambiare o domandare.
Nessuno presuma di
cambiare le sue cose, fratello con il fratello, senza l'autorizzazione del
maestro, e chiedere qualcosa, se non fratello al fratello, purché la cosa sia
piccola, vile, non grande.
XLVI
Nessuno catturi un uccello con un uccello,
neppure proceda con il richiamo.
Noi giudichiamo con
sentenza comune che nessuno osi catturare un uccello con un uccello. Non
conviene infatti aderire alla religione conservando i piaceri mondani, ma
ascoltare volentieri i comandamenti del Signore, frequentemente applicarsi alle
preghiere, confessare a Dio i propri peccati con lacrime e gemito
quotidianamente nella preghiera. Nessun fratello professo per questa causa
principale presuma di accompagnarsi con un uomo che opera con il falco o con
qualche altro uccello.
XLVII
Nessuno colpisca una fiera con l'arco o la
balestra.
E' conveniente
camminare in atteggiamento pio, con semplicità, senza ridere, umilmente, non
pronunciando molte parole, ma ragionando, e non con voce troppo elevata.
Specialmente imponiamo e comandiamo ad ogni fratello professo di non osare
entrare in un bosco con arco o balestra o lanciare dardi: non vada con colui
che fece tali cose se non per poterlo salvare da uno sciagurato pagano: né osi
gridare con un cane né garrire; né spinga il suo cavallo per la bramosia di
catturare la fiera.
XLVIII
Il leone sia sempre colpito.
Infatti è certo, che
a voi fu specialmente affidato il compito di offrire la vita per i vostri
fratelli, e eliminare dalla terra gli increduli, che sempre minacciano il
Figlio della Vergine. Del leone questo leggiamo, perché egli circuisce cercando
chi divorare, e le sue mani contro tutti, e le mani di tutti contro lui.
XLIX
Ascoltate il giudizio riguardo a quanto è
chiesto su di voi.
Sappiamo che i
persecutori della Santa Chiesa sono senza numero, e si affrettano
incessantemente e sempre più crudelmente ad inquietare coloro che non amano le
contese. In questo si tenga la sentenza del Concilio fatta con serena
considerazione, che se qualcuno nelle parti della regione orientale, o in
qualunque altro luogo chiedesse qualcosa su di voi, a voi comandiamo di
ascoltare il giudizio emesso da giudici fedeli e amanti del vero; e ciò che
sarà giusto, comandiamo che voi compiate senza esitazione.
L
In ogni cosa sia tenuta questa regola.
Questa stessa regola
comandiamo che venga tenuta per sempre in tutte le cose che immeritatamente
sono state a voli tolte.
LI
Quando è lecito a tutti i militari professi
avere una terra e degli uomini.
Crediamo che per
divina provvidenza nei santi luoghi prese inizio da voi questo genere nuovo di
religione che cioè alla religione sia unita la milizia e così per la religione
proceda armata mediante la milizia, o senza colpa colpisca il nemico.
Giustamente quindi giudichiamo, poiché siamo chiamati soldati del Tempio che
voi stessi per l'insigne e speciale merito di probità abbiate casa, terra,
uomini, contadini e giustamente li governate: e a voi è dovuto in modo
particolare quanto stabilito.
LII
Ai malati sia dedicata un'attenzione
particolare.
Ai fratelli che
stanno male occorre prestare una cura attentissima, come si servisse a Cristo
in loro: il detto evangelico, sono stato infermo e mi visitaste sia
attentamente ricordato. Costoro vanno sopportati pazientemente, perché mediante
loro senza dubbio si acquista una retribuzione superiore.
LIII
Agli infermi sia sempre dato ciò che è
necessario.
Agli assistenti degli
infermi comandiamo con ogni osservanza e attenta cura, che quanto è necessario
per le diverse malattie, fedelmente e diligentemente, secondo le possibilità
della casa sia loro amministrato, ad esempio, carne e volatili ed altro, fino
quando siano restituiti alla sanità.
LIV
Nessuno provochi l'altro all'ira.
Massima attenzione va
posta perché qualcuno non presuma di provocare l'altro all'ira: infatti la
somma clemenza della vicina divina fraternità congiunse tanto i poveri quanto i
potenti.
LV
In che modo siano accolti i fratelli sposati.
Permettiamo a voi di
accogliere i fratelli sposati in questo modo, se chiedono il beneficio e la
partecipazione della vostra fraternità, entrambi concedano una parte della loro
sostanza e quanto avessero ad acquistare lo diano all'unità del comune capitolo
dopo la loro morte, e frattanto conducano una vita onesta, e si studino di
agire bene verso i fratelli, ma non portino la veste candida e il mantello
bianco. Se il marito fosse morto prima, lasci la sua parte ai fratelli: la
moglie ricavi il sostegno della vita dall'altra parte. Consideriamo infatti
questo ingiusto che fratelli di questo tipo risiedano nella stessa casa dei
fratelli che hanno promesso la castità a Dio.
LVI
Non si abbiano più sorelle.
Riunire ancora
sorelle è pericoloso: l'antico nemico a causa della compagnia femminile cacciò
molti dalla retta via del paradiso. Perciò, fratelli carissimi, perché sempre
tra voi sia visibile il fiore dell'integrità, non è lecito mantenere ancora
questa consuetudine.
LVII
I fratelli del Tempio non abbiano parte con gli
scomunicati.
Questo, fratelli è da
evitare e da temere, che qualcuno dei soldati di Cristo in qualche modo si
unisca ad una persona scomunicata singolarmente e pubblicamente, o presuma di
ricevere le sue cose, perché la scomunica non sia simile al marantha (vieni
Signore). Ma se fosse soltanto interdetto, non sarà fuori posto avere parte con
lui, e ricevere caritatevolmente le sue cose.
LVIII
In che modo vanno ricevuti i soldati secolari.
Se un soldato dalla
massa della perdizione, o un altro secolare, volendo rinunziare al mondo,
volesse scegliere la nostra comunione e vita, non si dia a lui subito
l'assenso, ma secondo la parola di Paolo, provate gli spiriti se sono da Dio
così a lui sia concesso l'ingresso. Si legga dunque la Regola in sua presenza:
e se costui ottempererà diligentemente ai comandi di questa esimia Regola,
allora se al maestro e ai fratelli sarà piaciuto riceverlo, convocati i
fratelli esponga con purezza d'animo a tutti il suo desiderio e la sua
richiesta. In seguito il termine della prova dipenda in tutto dalla
considerazione e dalla decisione del maestro, secondo l'onestà di vita del
richiedente.
LIX
Non siano chiamati tutti i fratelli al
consiglio privato.
Comandiamo che non
sempre siano convocati al consiglio tutti i fratelli, ma solo quelli che il
maestro avrà ritenuto idonei e provvidenziali per il consiglio. Quando volesse
trattare le questioni maggiori, quale dare la terra comune, o discutere
dell'Ordine stesso, o ricevere un fratello: allora è opportuno convocare tutta
la congregazione, se così ritiene il maestro; udito il parere di tutto il
capitolo, quanto di meglio e di più utile il maestro avrà ritenuto opportuno,
questo si faccia.
LX
Devono pregare in silenzio.
Comandiamo con parere
concorde che, come avrà richiesto la propensione dell'anima e del corpo, i
fratelli preghino in piedi o seduti: tuttavia con massima riverenza con
semplicità, senza chiasso, perché uno non disturbi l'altro.
XI
Ricevere la fede dei serventi.
Abbiamo saputo che
molti da diverse province, tanto aggregati, quanto scudieri desiderano
vincolarsi nella nostra casa a tempo con animo fervoroso per la salvezza delle
anime. E' utile che riceviate la fede loro, affinché per caso l'antico nemico
non intimi loro nel servizio di Dio alcunché furtivamente o indecentemente, o
li distolga improvvisamente dal buon proposito.
LXII
I fanciulli, fin quando sono piccoli, non siano
ricevuti tra i fratelli del Tempio.
Quantunque la Regola
dei Santi Padri permetta di avere dei fanciulli in una congregazione, noi non
riteniamo di dover caricare voi di tale peso. Chi volesse dare in perpetuo suo
figlio, o un suo congiunto, nella religione militare: lo nutra fino agli anni,
in cui virilmente con mano armata possa eliminare dalla Terra Santa i nemici di
Cristo: in seguito secondo la Regola il padre o i genitori lo pongano in mezzo
ai fratelli, e rendano nota la sua richiesta. E' meglio nella fanciullezza non
giurare, piuttosto che diventato uomo ritirarsi in modo clamoroso.
LXIII
Sempre i vecchi siano venerati.
E' bene che i vecchi
con pia considerazione, secondo la debolezza delle forze siano sopportati e
diligentemente onorati: i nessun modo si usi severità in quanto la tolleranza è
necessaria per il corpo, salva tuttavia l'autorità della Regola.
LXIV
I fratelli che partono per diverse province.
I fratelli che si
incamminano per diverse province, per quanto lo permettano le forze, si
impegnino a osservare la Regola nel cibo e nella bevanda e nelle altre cose, e vivano
in modo irreprensibile, perché abbiano buona testimonianza da coloro che stanno
fuori: non macchino il proposito di religione né con parola né con atto, ma
soprattutto a coloro, con i quali si sono incontrati, offrano esempio e
sostanza di sapienza e di buone opere. Colui presso il quale avranno deciso di
alloggiare, abbia buona fama: e, se è possibile, la casa dell'ospite in quella
notte non manchi della candela, affinché il nemico tenebroso non procuri la
morte, Dio non voglia. Quando avranno sentito di riunire soldati non
scomunicati, diciamo che colà devono andare non preoccupandosi di una utilità
temporale, quanto piuttosto della salvezza eterna delle loro anime. Ai fratelli
diretti nelle zone aldilà del mare con la speranza di essere trasportati,
raccomandiamo di ricevere con questa convenzione coloro che avessero voluto
unirsi in perpetuo all'Ordine militare: entrambi si presentino al Vescovo di
quella provincia e il presule ascolti la volontà di colui che chiede. Ascoltata
la richiesta, il fratello lo invii al maestro e ai fratelli che si trovano nel
Tempio che è in Gerusalemme: e se la sua vita è onesta e degna di tale
appartenenza, misericordiosamente sia accolto, se questo sembra bene al maestro
e ai fratelli. Se nel frattempo morisse, a causa del lavoro e della fatica,
come a un fratello, a lui sia riconosciuto tutto il beneficio e la fraternità
dei poveri e dei commilitoni di Cristo.
LXV
A tutti sia distribuito in modo uguale il vitto.
Riteniamo anche che
questo in modo congruo e ragionevole sia rispettato, che a tutti i fratelli
professi sia dato cibo in eguale misura secondo la possibilità del luogo: non è
infatti utile l'accezione delle persone, ma è necessario considerare le
indisposizioni.
LXVI
I soldati abbiano le decime del Tempio.
Crediamo che avendo
abbandonato le ricchezze a voi donate abbiate ad essere soggetti alla spontanea
povertà, per cui in questo modo abbiamo dimostrato in quale modo spettino a voi
che vivete in vita comune le decime. Se il Vescovo della chiesa, al quale è
dovuta giustamente la decima, avrà voluto darla a voi caritatevolmente: deve
dare a voi le decime che allora la Chiesa sembra possedere con il consenso del
capitolo comune. Se un laico dovesse impossessarsi di essa (decima) o sottrarla
dal suo patrimonio in modo condannabile, e confessando la propria colpa avrà
voluto lasciare a voi la stessa: secondo la discrezione di colui che presiede
questo può essere fatto, senza il consenso del capitolo.
LXVII
Le colpe leggere e gravi.
Se un fratello avrà
sbagliato in modo lieve nel parlare, nell'agire o altrimenti, egli stesso
confessi al maestro il suo peccato con l'impegno della soddisfazione. Per le
cose lievi, se non esiste una consuetudine, ci sia una lieve penitenza. Nel
caso in cui tacesse e la colpa fosse conosciuta attraverso un altro, sia
sottoposto a una disciplina e ad una riparazione maggiore e più evidente.
Se la colpa sarà
grave, si allontani dalla familiarità dei fratelli, né mangi con loro alla
stessa mensa, ma da solo assuma il pasto. Il tutto dipenda dalla decisione e
dall'indicazione del maestro, affinché sia salvo nel giorno del giudizio.
LXVIII
Per quale colpa il fratello non sia più accolto.
Soprattutto occorre
provvedere che, nessun fratello, sia potente o impotente, forte o debole,
voglia esaltarsi e poco a poco insuperbire, difendere la propria colpa, possa
rimanere indisciplinato: ma, se non avrà voluto correggersi, a lui venga data
una correzione più severa. Che se non avrà voluto correggersi con pie
ammonizioni e per le preghiere a lui innalzate, ma si sarà innalzato sempre più
nella superbia: allora secondo l'apostolo, sia sradicato dal pio gregge:
togliete il male da voi: è necessario che la pecora malata sia allontanata
dalla società dei fratelli fedeli. Inoltre il maestro che deve tenere in mano
il bastone e la verga (cioè il bastone, con cui sostenga le debolezze delle
altre forze, la verga con cui colpisca con lo zelo della rettitudine i vizi di
coloro che vengono meno) con il consiglio del Patriarca e con una considerazione
spirituale sul da farsi affinché, come dice il beato Massimo, la più libera
clemenza non approvi l'arroganza del peccatore, né l'esagerata severità non
richiami dall'errore chi sbaglia.
LXIX
Dalla solennità di Pasqua fino a Tutti i Santi
si possa soltanto portare una camicia di lino.
Per il grande caldo
della regione orientale, consideriamo compassionevolmente, che dalla festa di
Pasqua fino alla solennità di Tutti i Santi, si dia a ciascuno una unica
camicia di lino, non per il dovuto, ma per sola grazia, e questo dico per chi
vorrà usufruire di essa. Negli altri tempi generalmente tutti portino camicie
di lana.
LXX
Quanti e quali panni siano necessari nel letto.
Per coloro che
dormono nei singoli letti riteniamo di comune consiglio, se non sopravviene
qualche grave causa o necessità: ciascuno abbia biancheria secondo la discreta
assegnazione del maestro: crediamo infatti che a ciascuno sia sufficiente un
pagliericcio, un cuscino e una coperta. Colui che manca di uno di questi,
prenda una stuoia, e in ogni tempo sarà lecito usufruire di una coperta di
lino, cioè un panno: dormano vestiti con la camicia, e sempre dormano
indossando gli stivali. Mentre i fratelli dormono, fino al mattino non manchi
la lucerna.
LXXI
Va evitata la mormorazione.
Comandiamo a voi, per
divino ammonimento di evitare, quasi peste da fuggire, le emulazioni, il
livore, le mormorazioni, il sussurrare, le detrazioni. Si impegni ciascuno con
animo vigile, a non incolpare o riprendere il suo fratello ma ricordi tra se la
parola dell'apostolo: non essere un accusatore, né diffamatore del popolo.
Quando qualcuno avrà conosciuto che un fratello ha peccato in qualcosa, in pace
e fraterna pietà, secondo il precetto del Signore, lo corregga tra sé e lui
solo: e se non lo avrà ascoltato prenda un altro fratello: ma se avrà
disprezzato entrambi, in riunione davanti al capitolo tutto sia rimproverato.
Soffrono di grave cecità, coloro che calunniano gli altri; sono di grande
infelicità coloro che non si guardano dal livore: da qui sono immersi
nell'antica iniquità dell'astuto nemico.
LXXII
Si evitino i baci di tutte le donne.
Riteniamo pericoloso
per ogni religioso fissare lungamente il volto delle donne: perciò un fratello
non osi baciare né una vedova, né una nubile, né la madre, né la sorella, né
un'amica, né nessuna altra donna. Fugga dunque la milizia di Cristo i baci
femminili, attraverso i quali gli uomini spesso sono in pericolo: così con
coscienza pura e vita libera può perennemente conversare al cospetto del Signore.
Bibliografia:
° Da Ricerche sul WEB
° TRECCANI - Enciclopedia Italiana
° Da Lavori del Fr Giancarlo Bertollini
° Tratto
da “I Templari di San Bernardo”
www.studiostampa.com